Serie A, Giudice Sportivo:| Tutte le decisioni
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie A per quanto riguarda i calciatori:
AMBROSINI Massimo (Milan): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
BENALOUANE Yohan (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
NAGATOMO Yuto (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
BISCHOFE Jose Eduardo (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
DARMIAN Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie A per quanto riguarda gli allenatori:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 COSMI Serse (Siena): per avere, al 42° del primo tempo, proferito un'espressione blasfema e per avere inoltre ritardato, con atteggiamento provocatorio, l'uscita dal recinto di giuoco dopo il consequenziale allontanamento; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa; con recidiva.
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie A per quanto riguarda le ammende alle società:
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo ed al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco ed una sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 21° del primo tempo, esposto per alcuni minuti uno striscione dal tenore offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e acceso, nel proprio settore, alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere b) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo ed acceso numerosi bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere b) ed e) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SIENA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto continuativamente al Direttore di gara cori ingiuriosi.