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  • Cori razzisti contro Niang e Edenilson: curva della Lazio chiusa per un turno con la condizionale

    Cori razzisti contro Niang e Edenilson: curva della Lazio chiusa per un turno con la condizionale

    Costano caro i cori razzisti riservati dai sostenitori laziali della Curva Nord dell'Olimpico all'indirizzo dell'attaccante del Genoa M'Baye Niang e del compagno di squadra Edenilson, in occasione dell'ultimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo di Serie A Giampaolo Tosel ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura del suddetto settore per la prossima gara interna. Ecco nel dettaglio tutte le decisioni assunte nei confronti delle società di A:

    Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA

    Il Giudice sportivo,

    letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel settore denominato “Curva Nord”, indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42° e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS;

    valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio;

    rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”

    P.Q.M.

    delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.


    SOCIETA'

    Il Giudice sportivo,

    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

    delibera

    di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

    * * * * * * * * *

    Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al 36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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