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  • Cataliotti: Serie A flop, il tifoso-cliente può rivalersi su Lega e Figc. Ecco come

    Cataliotti: Serie A flop, il tifoso-cliente può rivalersi su Lega e Figc. Ecco come

    Pippo Russo nel suo pezzo su calciomercato.com annuncia: "promuoviamo una classe action dei tifosi italiani contro la Lega di Serie A e la FIGC per chiedere i danni". Abbiamo chiesto a Jean-Christophe Cataliotti Agente FIFA e titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e intermediari (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it).se una tale proposta possa essere realmente portata a compimento. Posta la premessa che la class action è stata introdotta in Italia con l'art. 140-bis del codice del consumo (più precisamente va chiamata azione  risarcitoria collettiva), è da porre in rilievo che l'azione di classe possa essere legittimata solo laddove sussista una pluralità di diritti individuali, fra loro omogenei, che nel caso di specie potrebbero essere individuati nei diritti dei tifosi-clienti del calcio. Ebbene, se come sottolinea Pippo Russo "... questo cliente si vede vendere un prodotto scadente non ha soltanto il DIRITTO di ricorrere contro chi gliel'ha venduto: ha il DOVERE di farlo". 

    Ma facciamo un esempio per valutare insieme se sia o meno possibile rivendicare il DIRITTO dei tifosi a essere consumatori di un prodotto-calcio qualitativamente eccellente. Se un'impresa mette in commercio un prodotto che presenta dei difetti in un numero considerevole di esemplari, molti consumatori potrebbero essere danneggiati da questo prodotto difettoso e, quindi, legittimati ad avviare una controversia individuale, ma forse analizzando i costi e i benefici, difficilmente il singolo consumatore utilizzerebbe il suo tempo e il suo denaro per ottenere un vantaggio che potrebbe rilevarsi anche esiguo. Ecco allora la possibilità di considerare un'azione di gruppo (class action) per trasformare il singolo consumatore in una squadra capace con un solo processo di mettere in difficoltà l'impresa danneggiante. Il consumatore danneggiato può, dunque, agire perchè venga accertata la responsabilità del produttore che ha messo in commercio un prodotto difettoso e per ottenere il risarcimento del danno subito. Lo potrà fare da solo, o meglio, mediante associazioni o comitati a cui dovrà dare mandato e, in questo ultimo caso, la sentenza che definirà il giudizio farà stato non solo nei confronti del componente della classe che l'ha iniziata ma anche nei confronti di tutti gli aderenti. Chi non aderirà non otterrà vantaggio in caso di successo, ma neppure nessun danno in caso di sconfitta. Ebbene, analogamente, se affermiamo - come sostiene Pippo Russo - che il calcio si sia ormai trasformato in un prodotto difettoso spetta ai tifosi-clienti decidere se unirsi o meno in un gruppo per avanzare la loro richiesta di risarcimento nei confronti di chi ha messo in commercio il suddetto prodotto difettoso. Ma ciò solo mediante una associazione o un comitato a cui venga dato mandato.

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